Art. 25.

      1. Dopo l'articolo 133 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali). - 1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6).
      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che forniscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di "narcosalas"; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto stabilito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2; la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e per l'uso non promiscuo di siringhe.
      3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale

 

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sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
      4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, le cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.
      5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre agli stanziamenti previsti dall'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2007, 2008 e 2009, determinato in 5 milioni di euro.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».